Mediazione e arbitrato
MEDIAZIONE ED ARBITRATO
Entrambe sono procedure per la risoluzione di controversie alternative rispetto al ricorso all’Autorità giudiziaria (A.d.r.).
- Il D.Lgs.28/2010 ha reso obbligatorio, prima di procedere giudizialmente, il ricorso alla mediazione per una serie di materie: locazione, condominio, successione ereditaria, divisione, patto di famiglia, affitto di azienda ecc., integrate nel 2023 con le seguenti: società di persone, contratto d’opera, rete, franchising, sub-fornitura, somministrazione, associazione in partecipazione.
- Nel procedimento di mediazione vi è la presenza di un mediatore, soggetto indipendente e imparziale, con il compito di agevolare la comunicazione tra le parti affinchè trovino un accordo per comporre la controversia.
L’accordo validamente concluso ha efficacia di titolo esecutivo.
- L’ arbitro (uno o più) è sostanzialmente un giudice privato che, a differenza del mediatore, decide la controversia con un procedimento simile a quello giudiziale, ma più veloce e snello.
La decisione finale si chiama lodo ed equivale ad una sentenza.
- L’arbitrato, spesso previsto nei contratti d’impresa, e particolarmente in quelli internazionali, viene concordato dalle parti tramite una clausola contrattuale, o con un accordo successivo
- I procedimenti di mediazione ed arbitrato hanno tempi certi e veloci, sono caratterizzati dalla riservatezza, hanno costi mediamente non elevati.
Da oltre vent’anni mi interesso di mediazione ed arbitrato, procedure che richiedono un approccio diverso da quello alla giustizia ordinaria.
Ho esercitato per oltre un decennio l’attività di mediatore civile-societario ed arbitro per Curia Mercatorum presso la CCIAA di Treviso e Belluno.
Nella consulenza alle imprese in materia contrattuale, in particolare con l’estero, ritengo necessario considerare la previsione della mediazione e/o dell’ arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie, per evitare il rischio di ricorso ad autorità giudiziarie straniere con relative incognite ed oneri.